Art. 5. La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di ammissione al corso di dottorato e' nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti. Essa e' composta da tre docenti di ruolo dei settori scientificodisciplinari cui si riferisce il corso, a cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche o private di ricerca. La commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni dalla nomina.