Art. 5.
    La   commissione   giudicatrice   del  concorso  per  l'esame  di
ammissione  al corso di dottorato e' nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti.
    Essa   e'   composta   da   tre  docenti  di  ruolo  dei  settori
scientificodisciplinari  cui  si  riferisce  il  corso, a cui possono
essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche o private di
ricerca.
    La  commissione  deve  concludere  i  lavori entro novanta giorni
dalla nomina.