Art. 6.
    I   candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.  In  caso  di rinunce degli aventi diritto, purche' non sia
trascorso  un  mese  dall'avvio  effettivo  dei corsi, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, i candidati
dovranno  esercitare  opzione per un solo corso di dottorato entro il
termine di sette giorni.
    I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi,  senza  borsa  di  studio,  al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti.