Art. 6. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinunce degli aventi diritto, purche' non sia trascorso un mese dall'avvio effettivo dei corsi, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, i candidati dovranno esercitare opzione per un solo corso di dottorato entro il termine di sette giorni. I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti.