Art. 9.
    L'importo  delle  borse  di  studio  non  deve essere inferiore a
quello  stabilito  dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica e tecnologica 11 settembre 1998, assoggettato al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    Le  borse  di  studio  verranno  assegnate secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
    Per  la  fruizione  delle  borse  di  studio il limite di reddito
personale  complessivo  annuo lordo e' fissato in L. 15.000.000. Alla
determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonche'   emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  avente  carattere
ricorrente  con  esclusione  di  quelli  aventi  natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
    In  caso  di  parita'  di  merito,  prevale  la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
    La  durata  dell'erogazione delle borse e' pari all'intera durata
del corso.
    L'importo  della  borsa  di  studio  puo'  essere  aumentato  per
eventuali  periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Tali
periodi  non possono superare la meta' della durata dell'intero corso
di dottorato.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o  straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.