Art. 9. L'importo delle borse di studio non deve essere inferiore a quello stabilito dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 settembre 1998, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria di merito. Per la fruizione delle borse di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo e' fissato in L. 15.000.000. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura avente carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 3 giugno 1997). La durata dell'erogazione delle borse e' pari all'intera durata del corso. L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Tali periodi non possono superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.