Art. 11.

             Differimento inizio attivita' e sospensione

    Eventuali  differimenti  della  data  di inizio dello svolgimento
dell'attivita'  di  ricerca  o  sospensione  del periodo di godimento
delle borse di studio verranno consentiti ai vincitori che dimostrino
di  dover  soddisfare,  previa esibizione di apposita documentazione,
obblighi  militari,  di  trovarsi  nelle  condizioni  previste per le
lavoratrici madri o per gravi motivi di salute.
    I  periodi  di  sospensione  per  gravidanza, servizio militare e
malattia  comportano  la  sospensione  dell'erogazione della borsa di
studio e dovranno essere recuperati.