Art. 11. Differimento inizio attivita' e sospensione Eventuali differimenti della data di inizio dello svolgimento dell'attivita' di ricerca o sospensione del periodo di godimento delle borse di studio verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare, previa esibizione di apposita documentazione, obblighi militari, di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri o per gravi motivi di salute. I periodi di sospensione per gravidanza, servizio militare e malattia comportano la sospensione dell'erogazione della borsa di studio e dovranno essere recuperati.