Art. 6.

             Commissione giudicatrice e suoi adempimenti

    Le  commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale,
su designazione dei consigli di facolta'. Esse sono composte ai sensi
dell'art. 8 del "regolamento di ateneo per l'assegnazione di borse di
studio per attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi o attivita'
di  perfezionamento  all'estero  e  per scuole di specializzazione di
tipologia  non  CEE",  emanato  con  decreto  rettorale  n. 3698, del
9 ottobre 2000.
    La  commissione  giudicatrice e' tenuta ad affiggere il risultato
della  valutazione  dei  titoli all'albo della sede concorsuale prima
dello svolgimento del relativo colloquio.
    Alla  fine  della  seduta  dedicata  al colloquio, la commissione
giudicatrice    redige   l'elenco   dei   candidati   esaminati   con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno di essi nella prova
medesima.  L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario
della  commissione  giudicatrice,  e'  affisso  nello  stesso  giorno
all'albo della sede presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  concorsuali,  la  commissione  giudicatrice
formula la graduatoria generale di merito in base alla somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato  nella valutazione dei titoli e del
colloquio.