Art. 6. Commissione giudicatrice e suoi adempimenti Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale, su designazione dei consigli di facolta'. Esse sono composte ai sensi dell'art. 8 del "regolamento di ateneo per l'assegnazione di borse di studio per attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi o attivita' di perfezionamento all'estero e per scuole di specializzazione di tipologia non CEE", emanato con decreto rettorale n. 3698, del 9 ottobre 2000. La commissione giudicatrice e' tenuta ad affiggere il risultato della valutazione dei titoli all'albo della sede concorsuale prima dello svolgimento del relativo colloquio. Alla fine della seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice redige l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi nella prova medesima. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e' affisso nello stesso giorno all'albo della sede presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice formula la graduatoria generale di merito in base alla somma dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio.