Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    Con  decreto  rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria
generale  di  merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
    In  caso  di  parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
    Il  vincitore  di  piu'  concorsi dovra' esercitare il diritto di
opzione a favore di uno solo di essi.
    Le borse resesi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima
che  gli  stessi  abbiano  iniziato  l'attivita'  di ricerca, saranno
attribuite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.