Art. 7. Approvazione della graduatoria Con decreto rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria generale di merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane. Il vincitore di piu' concorsi dovra' esercitare il diritto di opzione a favore di uno solo di essi. Le borse resesi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima che gli stessi abbiano iniziato l'attivita' di ricerca, saranno attribuite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.