Art. 10.

                      Accertamenti psicofisici

    1. I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria degli
idonei,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al precedente art. 3,
saranno  convocati presso una sede che l'amministrazione della Difesa
stabilira',  per essere sottoposti a visita medica a cura di apposita
commissione  nominata  dalla  direzione  generale  per  il  personale
militare.  L'amministrazione potra' procedere a convocare fino al 20%
in piu' dei posti a concorso.
    La mancata presentazione per qualunque motivo avvenuta nel giorno
ed  all'ora  stabilita  nell'avviso di convocazione sara' considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso.
    In caso di grave e giustificato motivo, da comprovarsi con idonea
documentazione, il concorrente potra' essere ammesso, successivamente
e con nuova convocazione ad effettuare le predette visite mediche. La
riconvocazione  di  cui  sopra  e'  una  "facolta'" che si riserva di
esercitare  l'amministrazione  e  l'esercizio  di  tale  facolta'  e'
discrezionale e non sindacabile.
    I  candidati  che  all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti   affetti   da  malattia  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
scientificamente   probabile   un'evoluzione  migliorativa,  tale  da
lasciar  prevedere  il  possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi  compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria  a  cura  della  stessa  commissione  medica per verificare
l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.  Ove  i  candidati non
avessero  recuperato,  al  momento  della  nuova  visita  la prevista
idoneita'  fisica saranno giudicati "non idonei". Tale giudizio sara'
comunicato   seduta   stante  agli  interessati.  L'accertamento  dei
requisiti  a cura della commissione medica avverra' secondo i criteri
riportati  in  allegato  "B",  che  fa  parte integrante del presente
decreto.
    2. Il   giudizio   riportato   negli   accertamenti  sanitari  e'
definitivo  e  comporta  in  caso  di  giudizio di "non idoneita'" la
esclusione  dal  concorso.  I candidati giudicati non idonei potranno
far  pervenire  al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale  militare - I reparto - 3a divisione reclutamento volontari
- casella postale n. 355 - 00187 Roma centro, improrogabilmente entro
il  decimo giorno successivo alla data della visita medica, specifica
istanza  corredata  di  idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio  di  non  idoneita'.  Tale documentazione verra' valutata da
un'apposita  commissione medica nominata dalla direzione generale del
personale  militare  che,  qualora  necessario,  potra' sottoporli ad
ulteriori   accertamenti  sanitari  prima  di  emettere  il  giudizio
definitivo.
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   il  termine  perentorio
sopracitato.
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza  i candidati riceveranno
formale  comunicazione  da  parte  della  direzione  generale  per il
personale militare.
    In  caso  di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita'  riportato  al  termine  della  visita medica si intendera'
confermato.