Art. 11. Conferimento di ulteriori posti agli idonei non utilmente collocati in graduatoria L'amministrazione si riserva la facolta' di conferire, oltre ai posti messi a concorso per ciascuna categoria/specialita', anche quelli che alla data di approvazione della graduatoria stessa risultino disponibili. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria finale non possono superare il quinto dei posti messi a concorso per ciascuna categoria/specialita'.