Art. 11.

Conferimento  di  ulteriori posti agli idonei non utilmente collocati
                           in graduatoria

    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di conferire, oltre ai
posti  messi  a  concorso  per  ciascuna categoria/specialita', anche
quelli  che  alla  data  di  approvazione  della  graduatoria  stessa
risultino disponibili.
    Detti  posti,  da  conferire  secondo  l'ordine della graduatoria
finale  non possono superare il quinto dei posti messi a concorso per
ciascuna categoria/specialita'.