Art. 9.

                             Graduatoria

    La  commissione  d'esame  dei  titoli formera' la graduatoria dei
concorrenti  giudicati  idonei in base al punteggio attribuito per il
possesso dei titoli stessi.
    Le    graduatorie    saranno   formate   distintamente   per   le
categorie/specialita'/abilitazioni previste nel presente bando.
    A  parita'  di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  purche'  non  in  contrasto  con  i
requisiti  richiesti  al  precedente  art. 3.  In  caso  di ulteriore
parita'  sara'  data precedenza alla minore eta' ai sensi della legge
16 giugno 1998, n. 191.
    La graduatoria sara' pubblicata nel foglio d'Ordini Marina.
    Di  tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.