Art. 9. Graduatoria La commissione d'esame dei titoli formera' la graduatoria dei concorrenti giudicati idonei in base al punteggio attribuito per il possesso dei titoli stessi. Le graduatorie saranno formate distintamente per le categorie/specialita'/abilitazioni previste nel presente bando. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' non in contrasto con i requisiti richiesti al precedente art. 3. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza alla minore eta' ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria sara' pubblicata nel foglio d'Ordini Marina. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.