Art. 7. I candidati ammessi al dottorato di ricerca devono presentare domanda di iscrizione, in carta legale o resa legale, da L. 20.000, entro i termini che verranno a suo tempo comunicati. I candidati risultati vincitori che non ottemperassero a quanto sopra indicato entro i termini prescritti sono considerati rinunciatari ed i posti che risultassero vacanti verranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' dottorati di ricerca presso la stessa o altra sede universitaria. Il candidato che avesse ottenuto l'ammissione a piu' dottorati dovra' optare per l'iscrizione ad uno solo di essi. E' vietata l'iscrizione contemporanea a un dottorato di ricerca e ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione o a un corso di perfezionamento. A norma dell'art. 8 della legge n. 398 del 30 novembre 1989, agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.