Art. 7.
    I  candidati  ammessi  al  dottorato di ricerca devono presentare
domanda  di  iscrizione, in carta legale o resa legale, da L. 20.000,
        entro i termini che verranno a suo tempo comunicati.
    I  candidati  risultati vincitori che non ottemperassero a quanto
sopra   indicato   entro   i   termini  prescritti  sono  considerati
rinunciatari  ed  i  posti  che risultassero vacanti verranno messi a
disposizione  dei  candidati  classificatisi idonei, secondo l'ordine
                         della graduatoria.
    E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' dottorati di ricerca
presso  la stessa o altra sede universitaria. Il candidato che avesse
ottenuto l'ammissione a piu' dottorati dovra' optare per l'iscrizione
ad  uno  solo  di  essi.  E'  vietata l'iscrizione contemporanea a un
dottorato  di  ricerca  e  ad  un  corso di laurea o ad una scuola di
specializzazione o a un corso di perfezionamento. A norma dell'art. 8
della legge n. 398 del 30 novembre 1989, agli iscritti alle scuole di
specializzazione   che  siano  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi
    sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.