Art. 10. Approvazione degli atti Con decreti del direttore generale del personale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva, saranno approvate, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori dei concorsi. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per le eventuali impugnative. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.