Art. 10.

                       Approvazione degli atti

    Con  decreti  del  direttore generale del personale, tenuto conto
delle  norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva, saranno
approvate, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso
dei  requisiti  per l'ammissione all'impiego, le graduatorie generali
di merito e quelle dei vincitori dei concorsi.
    I  decreti  di  approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione  di tale avviso decorre il termine
utile per le eventuali impugnative.
    Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre
1999,  n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un
termine   di   ventiquattro   mesi   dalla   data  della  sopracitata
pubblicazione  per  eventuali  coperture  di  posti  per  i  quali il
concorso  e'  stato  bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero  rendersi  disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di
idoneita' ai concorsi.