Art. 11.

       Presentazione dei documenti ed assunzione dei vincitori

    L'amministrazione,  prima  di  procedere  alla  stipulazione  del
contratto  individuale  di lavoro, invita i vincitori a presentare la
documentazione  sottoindicata,  assegnando un termine non inferiore a
trenta giorni:
      1  -  diploma  originale  del  titolo  di studio prescritto dal
precedente  art. 3  o  certificato  sostitutivo  di  esso a tutti gli
effetti;
      2 - estratto dell'atto di nascita;
      3   -   certificato  di  cittadinanza  italiana  o  certificato
comprovante  la  cittadinanza  in  uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
      4 - certificato di godimento dei diritti politici;
      5 - certificato generale del casellario giudiziale;
      6   -   certificato   medico,  completo  dei  dati  anagrafici,
rilasciato  dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o
da   un  medico  militare,  dal  quale  risulti  che  l'aspirante  e'
fisicamente   idoneo   al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
all'impiego  per il quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti
sierologici  del  sangue,  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956,  n. 837, presso un istituto o laboratorio autorizzati. Nel caso
che  l'aspirante  abbia  qualche  imperfezione, il certificato medico
dovra'  contenere  una  esatta  descrizione della medesima nonche' la
dichiarazione  che  essa  non  e'  tale  da menomare l'attitudine del
candidato  stesso  all'impiego  al  quale  concorre  ed  al  regolare
svolgimento del lavoro.
    I  candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre  una  dichiarazione  legalizzata  da  un ufficiale sanitario
comprovante   che   l'invalido   non  abbia  perduto  ogni  capacita'
lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidita' non
possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni
di  lavoro  o  alla  sicurezza  degli  impianti  e  che  sia idoneo a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.
    Lo  stato  di handicap e la capacita' lavorativa del portatore e'
accertata  dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992,  n. 104,  ovvero,  nel  caso  tale  accertamento non sia ancora
intervenuto  al  momento  della  presentazione  della documentazione,
potra'  essere  documentato,  in  via  provvisoria con certificazione
rilasciata  da  un  medico  specialista nella patologia denunciata in
servizio presso l' A.S.L. da cui e' assistito l'interessato, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 agosto 1993, n. 324,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
    I   documenti  di  cui  ai  nuneri 3  e  4  devono  riportare  la
dichiarazione attestante il possesso del requisito anche alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso;  tale circostanza puo' essere attestata
dal candidato stesso in calce al certificato;
      7 - documento aggiornato relativo agli obblighi militari.
      8  -  dichiarazione con la quale il candidato afferma, sotto la
sua  responsabilita',  di  non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  o  determinato  con  altra amministrazione, pubblica o
privata,   e   di   non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58  del  decreto  legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29. In caso contrario, unitamente ai documenti,
deve  essere  presentata  la  dichiarazione  di  opzione per la nuova
amministrazione.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al  testo
straniero  redatto  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  candidati  che  siano  dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni  sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti
1  e  6  del presente articolo nonche' copia integrale dello stato di
servizio  civile  aggiornato  e dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.
    I concorrenti che si trovino alle Armi per servizio di leva od in
carriera   continuativa   e  quelli  in  servizio  di  polizia  quali
appartenenti al Corpo di Pubblica sicurezza possono presentare solo i
documenti  di cui ai numeri 1, 2 e 5 del presente articolo nonche' un
certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono
comprovante  la  loro  idoneita' fisica a ricoprire il posto al quale
aspirano.  Tale certificato deve contenere, inoltre, la dichiarazione
che il candidato e' stato sottoposto all'accertamento sierologico del
sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    Tutti  i  documenti  suindicati,  ad  eccezione  del  certificato
medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione ai sensi degli
articoli 2  e  4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    Le   dichiarazioni   di   cui   sopra,   rese  sotto  la  propria
responsabilita',  saranno  oggetto  di verifica ed accertamento della
loro veridicita' ed esattezza - come previsto dall'art. 11 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 403/1998 - esse pertanto
dovranno  essere  complete  di tutti gli elementi che consentano tale
verifica.
    Qualora  dal  controllo  emerga  la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 26
della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
    L'amministrazione,   qualora   il  concorrente  non  presenti  la
documentazione   richiesta   entro   i   prescritti   trenta   giorni
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto  individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995.
    I  candidati dichiarati vincitori che risulteranno in possesso di
tutti  i  requisiti  prescritti,  saranno  invitati  a  stipulare  un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  con  patto  di  prova,  nel profilo
professionale  di  analista - area funzionale C - posizione economica
C1   -  nel  ruolo  del  personale  dell'amministrazione  centrale  e
dell'amministrazione   scolastica   periferica  del  Ministero  della
pubblica istruzione.
    Ai  nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento corrispondente
alla  posizione  economica  C1,  a  norma  delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
    Ai  candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente  invitati,  per  la  stipula  del  contratto  nel giorno
fissato  senza giustificato motivo, l'amministrazione comunichera' di
non procedere alla stipula del contratto.
    L'assunzione  in  servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi
dell'art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997, all'ottenimento della
prescritta   autorizzazione   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.