Art. 13.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3  e successive modificazioni ed integrazioni e
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive  modificazioni,  nonche'  le  disposizioni  contenute  nel
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro  del  personale  non
dirigenziale   del  comparto  Ministeri  e  nel  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 80.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    Dal  giorno  di  pubblicazione  decorrono i termini per eventuali
impugnative  (centoventi  giorni  con  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica   e   sessanta   con  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.
competente).
      Roma, 5 ottobre 2000
                                  Il direttore generale: Paradisi