Art. 2.

                          Riserve dei posti

    Per  i  concorsi  citati  ai  punti n. 1, 2, 3 e 4 del precedente
art. 1  non  e' possibile l'applicazione delle norme che danno titolo
alla  riserva  dei  posti;  mentre  con  riferimento  al  concorso  a
complessivi  otto  posti  per  le  sedi dell'amministrazione centrale
avranno diritto alla riserva, nella percentuale del 7% dei lavoratori
occupati,  i  candidati appartenenti alle categorie di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68;
    Inoltre  il  20%  dei  posti  per  l'amministrazione  centrale e'
riservato,  ai  sensi  dell'art. 3,  comma 65 della legge 24 dicembre
1993,  n. 537  e  dell'art. 39,  comma  15,  del  decreto legislativo
12 maggio  1995, n. 196, ai militari in ferma di leva prolungata e ai
volontari  specializzati  delle  tre  Forze  armate,  congedati senza
demerito dalla ferma triennale o quinquennale.
    Qualora  tra  i  candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengano a piu' categorie che danno
titolo  a  differenti  riserve  di  posti,  si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, ai sensi dell'art. 5,
comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  nel
presente  articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza a parita'
di  merito  di  cui all'allegato B del bando, dovranno farne espressa
menzione nella domanda di ammissione al concorso.