Art. 2. Riserve dei posti Per i concorsi citati ai punti n. 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 1 non e' possibile l'applicazione delle norme che danno titolo alla riserva dei posti; mentre con riferimento al concorso a complessivi otto posti per le sedi dell'amministrazione centrale avranno diritto alla riserva, nella percentuale del 7% dei lavoratori occupati, i candidati appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; Inoltre il 20% dei posti per l'amministrazione centrale e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza a parita' di merito di cui all'allegato B del bando, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.