Art. 6.

                      Commissioni esaminatrici

    Le  commissioni  esaminatrici  dei concorsi verranno nominate dal
direttore   generale   del  personale  e  degli  affari  generali  ed
amministrativi  con  successivo provvedimento secondo le disposizioni
contenute  nell'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e nell'art. 22 del decreto legislativo n. 80/1998.
    Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne;