Art. 8.

                   Graduatoria generale di merito

    Le  singole  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  di  cui al
precedente  art. 1  formeranno  le  graduatorie  generali  di  merito
secondo  l'ordine  decrescente della votazione complessiva conseguita
da  ciascun  candidato  e risultante dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio ed
elenchera'  in ordine alfabetico i candidati che si trovano a parita'
di punteggio.