Art. 8. Graduatoria generale di merito Le singole commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente art. 1 formeranno le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio ed elenchera' in ordine alfabetico i candidati che si trovano a parita' di punteggio.