Art. 10. Contributo per l'accesso e la frequenza Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di L. 20.000 per il bollo relativo alla istanza di iscrizione. Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi. La tassa di iscrizione e' pari a L. 300.000 e non e' soggetta ad alcuna riduzione, e' da versare al momento dell'iscrizione. Il contributo, da versare entro il 31 maggio 2001, e' fissato in un minimo di L. 477.000 ed un massimo di L. 2.097.000, variabile secondo le distinte fasce di reddito, riportate nelle seguenti tabelle nn. 1 e 2: ----> vedere tabelle a pag. 28 della G.U.(S4) <---- I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai Decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente alla scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle domande.