Art. 10.

               Contributo per l'accesso e la frequenza

    Tutti  i dottorandi sono tenuti al versamento di L. 20.000 per il
bollo relativo alla istanza di iscrizione.
    Per  i  dottorandi  non  titolari  di borsa di studio l'ammontare
annuo  dei  contributi  per  l'accesso  ai  corsi  e  per la relativa
frequenza  e' graduato secondo fasce di condizione economica definite
in analogia con tasse e contributi studenteschi.
    La  tassa di iscrizione e' pari a L. 300.000 e non e' soggetta ad
alcuna riduzione, e' da versare al momento dell'iscrizione.
    Il  contributo, da versare entro il 31 maggio 2001, e' fissato in
un  minimo  di  L.  477.000  ed un massimo di L. 2.097.000, variabile
secondo  le  distinte  fasce  di  reddito,  riportate  nelle seguenti
tabelle nn. 1 e 2:
         ----> vedere tabelle a pag. 28 della G.U.(S4) <----


    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art.  4,  comma  3,  della  legge  3  luglio  1998,  n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
                             dei corsi.
    Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei  contributi  per  l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti
dai fondi ripartiti dai Decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3,  della  legge  3  luglio  1998,  n. 210,  possono  essere  coperti
dall'Universita'  anche  mediante  convenzioni  con soggetti estranei
all'amministrazione  universitaria,  da stipulare in data antecedente
alla  scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle
                              domande.