Art. 11. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato, di svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca approvato nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, e di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del rettore su proposta del collegio dei docenti, in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. E' prevista la sospensione dal corso per maternita'; in caso di assenze per grave e documentata malattia e per obblighi di leva la sospensione dal corso e' previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali periodi di sospensione possono essere anche parzialmente recuperati con l'autorizzazione del collegio dei docenti. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' di supporto didattico a carattere seminariale.