Art. 12. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. Tale esame puo' essere ripetuto una sola volta. Al termine del corso i dottorandi devono redigere una tesi finale in lingua italiana, ovvero in lingua comunitaria previa autorizzazione del collegio dei docenti; in tal caso il dottorando dovra' comunque presentare una sintesi della tesi in lingua italiana. Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli iscritti al Dottorato che hanno completato la tesi di dottorato, dovranno inoltrare entro il 31/10 di ogni anno apposita domanda al rettore e, per conoscenza, al collegio dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede o ad un'eventuale sessione aggiuntiva. Tale eventuale sessione aggiuntiva viene stabilita dal collegio dei docenti, in considerazione del numero di richieste pervenute e dell'eventuale presenza di dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di borse precedentemente deliberati. Il rettore, previa acquisizione dei risultati dell'esame finale, rilascia il titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sara' depositata presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.