Art. 7.

Ammissione  ai  corsi  di  titolari di assegno di ricerca titolari di
          contratti di ricerca e cittadini extracomunitari

    I  titolari  di  assegni  di ricerca e i titolari di contratto di
ricerca  che  abbiano  superato  le  prove  di ammissione al corso di
dottorato,  possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai
corsi  di  dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi,
purche'  entro  il  limite  degli  ammissibili ed a condizione che il
dottorato    a    cui    partecipano    riguardi   la   stessa   area
scientifico-disciplinare  di  riferimento, e l'assegno o il contratto
di  ricerca  abbiano  scadenza  non anteriore al termine del corso di
dottorato.
    A  tal  fine gli interessati devono dichiarare la loro situazione
gia'  nella  domanda  di partecipazione al concorso e successivamente
dimostrare  la titolarita' del contratto di ricerca o dell'assegno di
ricerca.
    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
d'esame,  saranno  ammessi,  senza  borsa  di studio, al dottorato in
soprannumero   nel   limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.