Art. 9. Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata che, per l'anno 2001, e' pari al 13,5% di cui 1/3 a carico del percettore della borsa. Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 3 giugno 1997. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.