Art. 9.

                           Borse di studio

    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile  al  contributo previdenziale INPS a gestione separata
che,  per  l'anno  2001,  e'  pari  al  13,5% di cui 1/3 a carico del
percettore della borsa.
    Le  borse  di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici.
    In  caso  di  parita'  di  merito,  prevale  la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 3 giugno 1997.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.