Art. 4.
    Dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto   dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la  presentazione  al  rettore,  da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.