Art. 5. T i t o l i L'eventuale servizio prestato a tempo determinato, calcolato secondo quanto previsto all'art. 3, costituisce titolo autonomamente valutabile ai fini della determinazione della votazione finale e viene sommato al punteggio ottenuto nelle prove di esame. Il risultato della valutazione dei titoli e' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.