Art. 5.

                             T i t o l i

    L'eventuale  servizio  prestato  a  tempo  determinato, calcolato
secondo  quanto previsto all'art. 3, costituisce titolo autonomamente
valutabile  ai  fini  della  determinazione  della votazione finale e
viene  sommato  al  punteggio  ottenuto  nelle  prove  di  esame.  Il
risultato  della valutazione dei titoli e' reso noto agli interessati
prima dell'effettuazione del colloquio.