Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    La  valutazione  dei  titoli, previa individuazione dei criteri a
cura  della  commissione  esaminatrice,  e'  effettuata dopo le prove
scritte   e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei  relativi
elaborati.
    Ai titoli, presentati dal candidato ed adeguatamente documentati,
non  potra'  essere  attribuito  un punteggio complessivo superiore a
10/30 o equivalente.
    Saranno valutate le seguenti categorie di titoli:
      a) titoli  di  studio  in  termini di valutazione o di giudizio
riportato;
      b) servizi  prestati  nell'Universita'  degli  studi  di  Udine
presso  la  stessa unita' organizzativa e nella stessa area di cui al
posto messo a concorso;
      c) servizi  prestati  presso  altre istituzioni universitarie o
scientifiche, presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati o
nell'ambito  di  attivita'  professionali o imprenditoriali svolte in
proprio;
      d) pubblicazioni   scientifiche   nelle   materie   oggetto  di
concorso;
      e) attestati   di   qualificazione   rilasciati  a  seguito  di
frequenza a corsi di formazione professionale con valutazione finale,
inerenti alle materie di concorso;
      f) incarichi  di  insegnamento  in  istituzioni  universitarie,
scolastiche  o di formazione professionale in materie affini a quelle
oggetto di concorso;
      g) incarichi   o   esperienze   professionali   diverse   dalle
precedenti   ma  dalle  quali  sia  possibile  dedurre  attitudini  o
capacita'  professionali  in  relazione  alle  mansioni  oggetto  del
concorso;
      h) abilitazioni inerenti all'oggetto del concorso.