Art. 6.

                            Preselezione

    Qualora  il  numero  dei candidati superasse le cinquanta unita',
l'amministrazione  si  riserva  di  dar  luogo  ad  una  procedura di
preselezione diretta a limitare il numero dei partecipanti a non meno
di dieci candidati per il posto messo a concorso.
    La definizione delle prove di preselezione viene effettuata dalla
commissione   esaminatrice   o   da   una   speciale  commissione  di
preselezione costituita anche da componenti esterni alla commissione,
proposta  dalla  commissione  stessa e nominata con provvedimento del
direttore amministrativo.
    La  prova  selettiva  potra'  essere  effettuata,  secondo quanto
previsto  dall'art. 7,  comma  2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche, anche da una struttura
esterna  specializzata  in  selezione del personale, sulla base della
somministrazione di un test costituito da quesiti a risposte multiple
preformulate  o  da  quesiti a risposta sintetica, da svolgersi in un
tempo  predeterminato,  e da somministrarsi e da elaborarsi anche per
via  informatica. La prova di preselezione sara' costruita in modo da
valutare  la  professionalita'  e l'attitudine del candidato rispetto
alle  caratteristiche  richieste  dalle  mansioni  della  categoria e
dell'area del posto messo a concorso.
    La  mancata  partecipazione  alla prova di preselezione, comunque
giustificata  e  a  qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal
concorso.