Art. 6. Preselezione Qualora il numero dei candidati superasse le cinquanta unita', l'amministrazione si riserva di dar luogo ad una procedura di preselezione diretta a limitare il numero dei partecipanti a non meno di dieci candidati per il posto messo a concorso. La definizione delle prove di preselezione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o da una speciale commissione di preselezione costituita anche da componenti esterni alla commissione, proposta dalla commissione stessa e nominata con provvedimento del direttore amministrativo. La prova selettiva potra' essere effettuata, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche, anche da una struttura esterna specializzata in selezione del personale, sulla base della somministrazione di un test costituito da quesiti a risposte multiple preformulate o da quesiti a risposta sintetica, da svolgersi in un tempo predeterminato, e da somministrarsi e da elaborarsi anche per via informatica. La prova di preselezione sara' costruita in modo da valutare la professionalita' e l'attitudine del candidato rispetto alle caratteristiche richieste dalle mansioni della categoria e dell'area del posto messo a concorso. La mancata partecipazione alla prova di preselezione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.