Art. 13.

                       Restituzione dei titoli

    I  candidati  potranno  provvedere  al  ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo; trascorsi
sessanta giorni dal periodo suindicato l'Universita' provvedera' allo
smaltimento senza alcun avviso.