Art. 13. Restituzione dei titoli I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo; trascorsi sessanta giorni dal periodo suindicato l'Universita' provvedera' allo smaltimento senza alcun avviso.