Art. 10.

              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

    L'Istituto nazionale di fisica nucleare si riserva la facolta' di
procedere   ad   idonei  controlli  sulla  veridicita'  di  tutte  le
dichiarazioni  sostitutive  rese  dal  candidato.  Qualora in esito a
detti  controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni,   il   dichiarante  decade  dagli  eventuali  benefici
conseguenti  i  provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni
non   veritiere,   ferme   restando   le   sanzioni  penali  previste
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.