Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni 65;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita'  fisica  a  svolgere  l'attivita'  prevista per il
posto a concorso;
      e) possesso  del  diploma di laurea in fisica con anzianita' di
laurea  non inferiore ai due anni; i candidati che abbiano conseguito
analogo  titolo di studio in uno Stato estero devono aver ottenuto il
riconoscimento   previsto  dall'art. 1  del  decreto  legislativo  27
gennaio  1992,  n. 115, di attuazione della direttiva CEE n. 89/48, o
la  dichiarazione  di  equipollenza  prevista dall'art. 332 del regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
      f) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      g) esperienza  di  lavoro  di  almeno  due  anni post laurea in
attivita'  di ricerca; tale eperienza si intende acquisita attraverso
borse  di  studio, dottorati di ricerca o altri canali equivalenti di
formazione  e  va  idoneamente  documentata,  pena  l'esclusione  dal
concorso, all'atto della presentazione della domanda di ammissione di
cui al successivo art. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      b) i  dipendenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato inquadrati nello stesso
profilo professionale relativo al posto da conferire.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
    L'esclusione    dal   concorso   e'   disposta   dal   presidente
dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare  o  da  persona da lui
delegata.