Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni sessantacinque;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita'  fisica  a  svolgere  l'attivita'  prevista per il
posto a concorso;
      e) possesso  del  diploma  di laurea in fisica; i candidati che
abbiano  conseguito  analogo  titolo  di  studio  in uno Stato estero
devono  aver  ottenuto  il  riconoscimento  previsto  dall'art. 1 del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 115, di attuazione della
direttiva  CEE  n. 89/48, o la dichiarazione di equipollenza prevista
dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
      f) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      g) documentata   esperienza   professionale  post  laurea,  non
inferiore ad un anno, relativa alle attivita' previste per il posto a
concorso;  tale esperienza si intende acquisita oltre che mediante lo
svolgimento  di  attivita' lavorativa anche tramite borse di studio o
in   altri   canali   equivalenti  di  formazione  e  va  idoneamente
documentata,   pena   l'esclusione   dal   concorso,  all'atto  della
presentazione  della  domanda  di  ammissione  di  cui  al successivo
art. 3).
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      b) i  dipendenti  dell'I.N.F.N.  con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto da conferire.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
    L'esclusione    dal   concorso   e'   disposta   dal   presidente
dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.