Art. 10.

              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

    L'I.N.F.N.   si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  di  tutte le dichiarazioni sostitutive
rese  dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata
la  non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade  dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati
sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere,  ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.