Art. 5.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 220 punti cosi' ripartiti:
      20 punti per i titoli;
      200 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      100 punti per le prove scritta e pratica;
      100 punti per la prova orale.
    I  titoli  valutabili  ed  i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
      a) titoli  di  studio:  saranno valutati il punteggio riportato
nel   conseguimento   del   titolo   di   studio   richiesto  per  la
partecipazione  al  concorso  fino  ad  un  massimo  di  punti 3 e il
possesso  di  eventuali titoli di studio di livello superiore fino ad
un massimo di punti 1, per un totale di punti 4;
      b) attivita'  lavorativa;  saranno valutati i servizi prestati,
anche   con  rapporto  di  lavoro  determinato,  alle  dipendenze  di
pubbliche  amministrazioni  e  quelli  prestati  alle  dipendenze  di
privati  datori  di  lavoro,  fino  ad  un  massimo  di  12 punti, in
relazione  alla  pertinenza  con  l'attivita' prevista per il posto a
concorso,  in  ragione  di  punti 0,25 o 0,50, a seconda del grado di
pertinenza,  per  ogni  tre  mesi  di attivita' lavorativa; non si da
luogo  a valutazione dei periodi di attivita' lavorativa ritenuta non
pertinente con quella prevista per il posto a concorso;
      c) qualificazione  professionale; saranno valutati i diplomi di
qualificazione   professionale   o   la  partecipazione  a  corsi  di
qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il
posto  a  concorso  con  l'assegnazione  di un punteggio, riferito al
singolo  diploma  o  corso,  compreso  tra  punti  0,5  e  punti 2 in
relazione  al  grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo
di punti 4.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni  o  dell'atto  di  notorieta',  da  rendere secondo lo
schema allegato n. 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione  dei  titoli  di cui al precedente punto a) prima di aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte  -  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.