Art. 6. Prove - Programma di esame - Valutazione Le prove del concorso consistono: a) in due prove scritte una delle quali potra' essere a contenuto teorico-pratico; b) in una prova orale. I programmi relativi sono riportati nell'allegato 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio non inferiore a 70 punti su 100. Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno riportato un punteggio non inferiore a 70 punti su 100. La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la prova orale, risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione riportata nella prova orale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.