Art. 10.

        Conferimento dell'assegno e risoluzione del rapporto

    A  pena  di  decadenza,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione,   per   mezzo   di  raccomandata  postale  con  avviso  di
ricevimento,  della comunicazione di conferimento dell'assegno, il/la
vincitore/   vincitrice   dovra'   far   pervenire   all'istituto  la
dichiarazione  di  accettazione, senza riserve, dell'assegno medesimo
alle condizioni previste dal presente bando.
    Il  conferimento  dell'assegno  avviene  mediante  la  stipula di
contratto  di  diritto privato tra l'Istituto ed i soggetti utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale,  che  saranno convocati per la
sottoscrizione del contratto.
    Gli/le  assegnisti/e,  al  momento  della  stipula del contratto,
devono:
      1) rilasciare   apposita   dichiarazione,   sotto   la  propria
personale  responsabilita',  parte  integrante del contratto, che non
usufruiranno,  durante  tutto  il  periodo di durata dell'assegno, di
altre  borse  di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca;
      2) consegnare copia della polizza assicurativa, che sara' parte
integrante    del   contratto,   contro   gli   infortuni   derivanti
dall'attivita'  di  ricerca  e  per  la  responsabilita' civile verso
terzi, esonerando l'Istituto;
      3) presentare   certificato   medico   rilasciato  dall'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio  dal quale risulti che
il/la  candidato/a  e'  fisicamente  idoneo  per lo svolgimento della
collaborazione all'attivita' di ricerca. Il certificato deve altresi'
contenere   l'attestazione   che  e'  stato  eseguito  l'accertamento
sierologico  del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837,
effettuato presso una struttura pubblica;
      4) idonea   documentazione   attestante   il   collocamento  in
aspettativa    senza    assegni,    se    dipendente   di   pubbliche
amministrazioni.
    L'assegno  non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Istituto.
    Nei   casi  di  gravi  inadempienze,  su  proposta  motivata  del
responsabile  della  ricerca  e  con  parere favorevole del direttore
dell'Istituto, il contratto sara' risolto automaticamente e comporta,
in  considerazione  dell'indivisibilita'  dell'assegno,  l'obbligo di
restituire le rate gia' anticipate.
    Gli/le assegnisti/e sono tenuti ad osservare le norme interne che
regolano l'attivita' dell'Istituto.
    Decadono  dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il
termine  fissato,  non  dichiarano  di  accettarlo. Decadono altresi'
coloro   che   non   iniziano  l'attivita'  di  ricerca  nei  termini
contrattuali.    In    tali   ipotesi   il   contratto   e'   risolto
automaticamente.
    Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzione del
periodo  di godimento dell'assegno sono consentiti, previa esibizione
di   idonea   documentazione,  per  le  condizioni  previste  per  le
lavoratrici  madri  o  per  gravi  motivi  di  salute  o per cause di
forza maggiore debitamente comprovate.
    Le interruzioni per gravidanza, motivi di salute e cause di forza
maggiore  comportano  la  sospensione  dell'erogazione dell'assegno e
provocano  il  rinvio  della scadenza del contratto e dell'erogazione
dell'assegno.