Art. 10. Conferimento dell'assegno e risoluzione del rapporto A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di ricezione, per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, della comunicazione di conferimento dell'assegno, il/la vincitore/ vincitrice dovra' far pervenire all'istituto la dichiarazione di accettazione, senza riserve, dell'assegno medesimo alle condizioni previste dal presente bando. Il conferimento dell'assegno avviene mediante la stipula di contratto di diritto privato tra l'Istituto ed i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale, che saranno convocati per la sottoscrizione del contratto. Gli/le assegnisti/e, al momento della stipula del contratto, devono: 1) rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', parte integrante del contratto, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca; 2) consegnare copia della polizza assicurativa, che sara' parte integrante del contratto, contro gli infortuni derivanti dall'attivita' di ricerca e per la responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Istituto; 3) presentare certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e' fisicamente idoneo per lo svolgimento della collaborazione all'attivita' di ricerca. Il certificato deve altresi' contenere l'attestazione che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuato presso una struttura pubblica; 4) idonea documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente di pubbliche amministrazioni. L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto. Nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca e con parere favorevole del direttore dell'Istituto, il contratto sara' risolto automaticamente e comporta, in considerazione dell'indivisibilita' dell'assegno, l'obbligo di restituire le rate gia' anticipate. Gli/le assegnisti/e sono tenuti ad osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'Istituto. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarano di accettarlo. Decadono altresi' coloro che non iniziano l'attivita' di ricerca nei termini contrattuali. In tali ipotesi il contratto e' risolto automaticamente. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti, previa esibizione di idonea documentazione, per le condizioni previste per le lavoratrici madri o per gravi motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. Le interruzioni per gravidanza, motivi di salute e cause di forza maggiore comportano la sospensione dell'erogazione dell'assegno e provocano il rinvio della scadenza del contratto e dell'erogazione dell'assegno.