Art. 11.

                  Valutazione dell'attivita' svolta

    Il/la   titolare   dell'assegno   sono   soggetti  a  valutazione
dell'attivita' di ricerca da parte del responsabile della ricerca con
cadenza periodica bimestrale.
    Il  responsabile  della  ricerca  e' tenuto a motivare il proprio
giudizio.
    In  caso di giudizio negativo espresso per due volte, su proposta
motivata  del  responsabile  della  linea  di  ricerca  e  con parere
favorevole del direttore dell'Istituto, l'assegno sara' revocato.
    La  revoca  e'  causa  di  risoluzione automatica del contratto e
comporta,   in  considerazione  della  indivisibilita'  dell'assegno,
l'obbligo di restituire le rate gia' anticipate.
    Il/la titolare dell'assegno ha facolta' di recedere dal contratto
dando  un  preavviso  di  almeno trenta giorni ed e' tenuto, anche in
tale ipotesi, a restituire le rate percepite.