Art. 11. Valutazione dell'attivita' svolta Il/la titolare dell'assegno sono soggetti a valutazione dell'attivita' di ricerca da parte del responsabile della ricerca con cadenza periodica bimestrale. Il responsabile della ricerca e' tenuto a motivare il proprio giudizio. In caso di giudizio negativo espresso per due volte, su proposta motivata del responsabile della linea di ricerca e con parere favorevole del direttore dell'Istituto, l'assegno sara' revocato. La revoca e' causa di risoluzione automatica del contratto e comporta, in considerazione della indivisibilita' dell'assegno, l'obbligo di restituire le rate gia' anticipate. Il/la titolare dell'assegno ha facolta' di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno trenta giorni ed e' tenuto, anche in tale ipotesi, a restituire le rate percepite.