Art. 3.

             Durata e trattamento economico e normativo

    La  durata  dell'assegno  di  ricerca  e' di un anno, rinnovabile
previa copertura finanziaria.
    L'importo  annuo  lordo dell'assegno di ricerca e' determinato in
L. 30.000.000 (euro 15.493,71), comprensivo degli oneri previdenziali
fissati  dall'art. 2,  comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995,
n. 335,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni   ed  e'
assoggettato, in materia fiscale, alle agevolazioni di cui all'art. 4
della  legge  13 agosto  1984,  n. 476, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    L'importo dell'assegno e' erogato in rate mensili posticipate.