Art. 3. Durata e trattamento economico e normativo La durata dell'assegno di ricerca e' di un anno, rinnovabile previa copertura finanziaria. L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca e' determinato in L. 30.000.000 (euro 15.493,71), comprensivo degli oneri previdenziali fissati dall'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale, alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo dell'assegno e' erogato in rate mensili posticipate.