Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    La   commissione   giudicatrice  sara'  nominata  dal  presidente
dell'Istituto.
    Espletate  le  prove,  la  commissione  formera'  la  graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio finale di merito.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
    La  graduatoria  finale  di merito della procedura di valutazione
comparativa e' formulata con delibera del consiglio d'amministrazione
e approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
    Successivamente  all'approvazione,  essa  e'  pubblicata mediante
affissione  all'albo  dell'Istituto. Di tale pubblicazione sara' data
notizia,  mediante  avviso,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie
speciale.
    Sono dichiarati vincitori/vincitrici, nel limite del numero degli
assegni  messi  a  concorso,  i/le  candidati/e utilmente collocati/e
nella graduatoria di merito.
    A  parita'  di merito sara' dichiarato vincitore/vincitrice il/la
candidato/a piu' giovane d'eta'.