Art. 7. Commissione esaminatrice La commissione giudicatrice sara' nominata dal presidente dell'Istituto. Espletate le prove, la commissione formera' la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale di merito. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La graduatoria finale di merito della procedura di valutazione comparativa e' formulata con delibera del consiglio d'amministrazione e approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Successivamente all'approvazione, essa e' pubblicata mediante affissione all'albo dell'Istituto. Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Sono dichiarati vincitori/vincitrici, nel limite del numero degli assegni messi a concorso, i/le candidati/e utilmente collocati/e nella graduatoria di merito. A parita' di merito sara' dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a piu' giovane d'eta'.