Art. 9.

                     Trasparenza amministrativa

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487  come modificato dall'art. 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 ottobre 1996 n. 693, la commissione
esaminatrice,   alla  prima  riunione,  stabilisce  i  criteri  e  le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare
i   punteggi   attribuiti   alle   singole   prove.  Sono,  altresi',
predeterminati,  immediatamente  prima  dell'inizio di ciascuna prova
orale  di  ogni  candidato/a  i  quesiti  da  porre  ai candidati per
ciascuna delle materie di esame.
    I  quesiti  sono,  quindi,  rivolti  ai/lle  candidati/e  secondo
criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove.
    I   criteri  e  le  modalita'  di  cui  al  presente  comma  sono
formalizzati in appositi atti.
    Il  risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai/lle
candidati/e prima della effettuazione delle prove orali.
    I/le  candidati/e  hanno  facolta'  di  esercitare  il diritto di
accesso  agli  atti  del  procedimento  concorsuale  ai  sensi  degli
articoli  1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1992, n. 352, con le modalita' ivi previste.