IL DIRETTORE GENERALE di concerto con il COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento della Regia Marina" e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente "testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni; Visto il regio decreto 1o luglio 1938, n. 1368, concernente "modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente il relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1998, concernente "norme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli della Marina militare" e successiva modificazione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Vista la pubblicazione SMM 42, concernente le "disposizioni attuative del regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena edizione febbraio 1999", dello Stato maggiore della Marina militare; Visto il foglio n. 116/2/3754/4200 del 7 settembre 2000, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha armonizzato le procedure dei concorsi interni per il ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nella parte relativa ai destinatari dei medesimi concorsi; Visto il foglio n. UGP/1/99012/4/2 del 18 settembre 2000, con il quale lo Stato maggiore della Marina militare - Ufficio generale del personale, ha comunicato gli elementi di programmazione del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo corso complementare marescialli della Marina militare anno 2000/ 2001; Visto il foglio n. UGP/1/101213/4/2 del 25 settembre 2000, con il quale lo Stato maggiore della Marina militare - Ufficio generale del personale - ha fissato il programma delle prove d'esame del suddetto concorso; Visto il foglio n. 2380/A/2/2 del 18 ottobre 2000, con il quale lo Stato maggiore della Marina militare - I reparto, ha fissato la ripartizione per categorie e specialita' dei posti stabiliti per il primo concorso interno per marescialli; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, a centoventitre posti per l'ammissione al primo corso complementare marescialli della Marina militare e delle capitanerie di porto, cosi' ripartiti: a) quarantuno posti riservati a coloro che provengono dal ruolo sergenti della Marina militare e delle capitanerie di porto; b) ottantadue posti riservati a coloro che provengono dal ruolo volontari di truppa in servizio permanente della Marina militare e delle capitanerie di porto. I posti di cui sopra sono ripartiti secondo le seguenti categorie e specialita': a) ruolo sergenti: ===================================================================== Categoria |Specialita'|Posti ===================================================================== Nocchieri | N | 4 Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta | TLC | 3 | RD | 3 Tecnici di armi | MA | 1 Elettrotecnici | E | 3 | ETE | 4 Tecnici di macchine | TM | 6 Incursori | IN | 2 | ISMEF | 1 | FCM | 4 Palombari | PA | 1 Specialisti del servizio amministrativo e logistico| FRC | 1 | MCM | 2 | SSS | 1 Nocchieri di porto | | 5 | Totale | 41 b) ruolo volontari di truppa in s.p.: ===================================================================== Categoria |Specialita'|Posti ===================================================================== Nocchieri | N | 7 Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta | TLC | 6 | RD | 3 Elettrotecnici | E | 6 | ETE | 5 Tecnici di macchine | TM | 25 Incursori | ISMEF | 1 Palombari | PA | 1 Specialisti del servizio amministrativo e logistico| FRC | 6 | MCM | 10 | EAD | 2 Nocchieri di porto | | 10 | Totale | 82 2. Per i candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e' previsto, inoltre, quanto segue: per i posti a concorso nella categoria specialisti delle telecomunicazione e scoperta (STLC) potra' concorrere anche il personale con specialita' ecogoniometristi (Ecg); per posti a concorso nella categoria tecnici di macchine (TM) potra' concorrere anche il personale con specialita' conduttore di automezzi (Cna); per i posti a concorso nella categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico (SAL) potra' concorrere anche il personale con specialita' furieri segretari (Fr). 3. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova scritta di cultura militare basata su un questionario a risposta multipla; b) la valutazione dei titoli. 4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. I candidati immessi nel ruolo marescialli della Marina militare e delle capitanerie di porto potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero in base alle esigenze della Forza armata e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo.