Art. 13.

                      Posizione amministrativa

    1.  Ai  candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
militare,  prevista  dal  precedente  art.  8, potra' essere concessa
dagli  enti  di  appartenenza,  compatibilmente  con  le  esigenze di
servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di
giorni otto da fruire in un'unica soluzione.
    2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova  per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
    3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di  missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo
al suo espletamento.
    4.  I  candidati  che  non si dovessero presentare a sostenere la
citata  prova,  senza  giustificato  motivo,  o  che  ne  siano stati
espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione.
    5.   L'amministrazione   non   assume   responsabilita'   per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 14 novembre 2000
                                       Il direttore generale: Simeone
Il comandante generale: Sicurezza