Art. 13. Posizione amministrativa 1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura militare, prevista dal precedente art. 8, potra' essere concessa dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di giorni otto da fruire in un'unica soluzione. 2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al suo espletamento. 4. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la citata prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione. 5. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 14 novembre 2000 Il direttore generale: Simeone Il comandante generale: Sicurezza