Art. 2. Requisiti 1. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: abbiano compiuto quattro anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente; appartengano alle categorie/specialita' indicate nel presente bando di concorso; non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'; abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione disciplinare della consegna di rigore; b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: abbiano compiuto sette anni di servizio effettivo, di cui almeno quattro anni in servizio permanente; appartengano alle categorie/specialita' indicate nel presente bando di concorso; non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'; abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione disciplinare della consegna di rigore; siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di corso di studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta' universitarie. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento del prescritto anno integrativo. 2. Non vanno computati come periodo di servizio comunque prestato i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati (vds. art. 15, comma 5, della legge 27 maggio 1995, n. 196). 3. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad esclusione di quelli previsti al titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, che debbono essere posseduti fino alla data di effettiva presentazione al corso, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 6.