Art. 2.

                              Requisiti

    1. Possono partecipare al concorso:
      a) gli  appartenenti  al  ruolo  dei sergenti, che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
        abbiano   compiuto  quattro  anni  nel  servizio  permanente,
considerando  valido,  a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente;
        appartengano alle categorie/specialita' indicate nel presente
bando di concorso;
        non abbiano superato il quarantesimo anno di eta';
        abbiano  riportato  nell'ultimo  quadriennio  la qualifica di
almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
        non   abbiano   riportato  nell'ultimo  biennio  la  sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
      b) gli  appartenenti  al  ruolo  dei  volontari  di  truppa  in
servizio  permanente,  che  alla  data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
        abbiano  compiuto  sette  anni  di servizio effettivo, di cui
almeno quattro anni in servizio permanente;
        appartengano alle categorie/specialita' indicate nel presente
bando di concorso;
        non abbiano superato il quarantesimo anno di eta';
        abbiano  riportato  nell'ultimo  quadriennio  la qualifica di
almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
        non   abbiano   riportato  nell'ultimo  biennio  la  sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
        siano  in  possesso  di  diploma  di istruzione secondaria di
secondo  grado,  conseguito  al  termine  di corso di studi di durata
quinquennale,   che   consenta   l'iscrizione  a  tutte  le  facolta'
universitarie. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al
termine  di  corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento
del prescritto anno integrativo.
    2. Non vanno computati come periodo di servizio comunque prestato
i  periodi  durante i quali gli interessati siano stati giudicati non
idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita'
subiti  per  effetto  di condanne penali, di sospensioni dal servizio
per  motivi  disciplinari  o  di aspettativa per motivi privati (vds.
art. 15, comma 5, della legge 27 maggio 1995, n. 196).
    3.  I  requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine  per  la  presentazione  delle  domande,  ad
esclusione  di  quelli  previsti  al titolo VII della legge 31 luglio
1954,  n. 599,  che  debbono  essere  posseduti  fino  alla  data  di
effettiva  presentazione al corso, pena l'esclusione dal concorso con
la procedura prevista dal successivo art. 6.