Art. 6. Esclusioni 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. 2. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi momento essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore generale od autorita' da lui delegata.