Art. 6.

                             Esclusioni

    1.  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
    2.  I  candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto  di  uno  o  piu'  requisiti prescritti, possono in qualsiasi
momento  essere  esclusi  dal  concorso,  dalla  frequenza  del corso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti  dalla  nomina,  con  provvedimento  motivato  del Direttore
generale od autorita' da lui delegata.