Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con  successivo  provvedimento del direttore generale od autorita' da
lui delegata, sara' composta da:
      a) un  ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di
vascello ovvero un dirigente civile equiparato, presidente;
      b) due   ufficiali  superiori,  di  cui  uno  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, membri;
      c) un    ufficiale    inferiore    ovvero    un   collaboratore
amministrativo, segretario.
    2. La commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a) stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione dei titoli e della prova concorsuale;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d) valutare la prova d'esame;
      e) redigere  l'elenco  dei  candidati  giudicati  "idonei, "non
idonei"  e  "assenti  alla  prova scritta" e inviarlo tempestivamente
alla  Direzione  generale  per il personale militare - I reparto - 2a
divisione  -  2a  sezione,  al  fine  degli  adempimenti  di  cui  al
precedente art. 5, punto 5);
      f) valutare i titoli dei candidati;
      g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei per
ruoli,  categorie  e  specialita',  sulla  base della valutazione dei
titoli e della prova scritta.
    3.   Tale   commissione,  in  relazione  a  particolari  esigenze
operative  determinate  dallo  Stato  maggiore di Forza armata potra'
operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla
commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati,   nominati   dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare.