Art. 7. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del direttore generale od autorita' da lui delegata, sara' composta da: a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di vascello ovvero un dirigente civile equiparato, presidente; b) due ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo, segretario. 2. La commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e della prova concorsuale; b) definire il questionario della prova d'esame; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare la prova d'esame; e) redigere l'elenco dei candidati giudicati "idonei, "non idonei" e "assenti alla prova scritta" e inviarlo tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare - I reparto - 2a divisione - 2a sezione, al fine degli adempimenti di cui al precedente art. 5, punto 5); f) valutare i titoli dei candidati; g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei per ruoli, categorie e specialita', sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta. 3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato maggiore di Forza armata potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati, nominati dalla Direzione generale per il personale militare.