Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    Con   successivo   decreto   dirigenziale   sara'  costituita  la
commissione esaminatrice secondo la normativa vigente.
    La  commissione  esaminatrice,  alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  dei  titoli e delle prove
d'esame  da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i
punteggi attribuiti rispettivamente ai titoli ed alle singole prove.