Art. 10. Copertura assicurativa L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. I medesimi provvederanno alla stipula della relativa polizza, della quale presenteranno copia all'amministrazione universitaria. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla stipula della relativa polizza.