Art. 10.

                       Copertura assicurativa

    L'onere  di  provvedere alla copertura assicurativa per infortuni
per  l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. I medesimi
provvederanno  alla  stipula  della  relativa  polizza,  della  quale
presenteranno copia all'amministrazione universitaria.
    L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per  responsabilita'  civile  per  il  medesimo  periodo  per le sole
attivita'  che si riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla
stipula della relativa polizza.