Art. 5. Esame di ammissione Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) porto d'armi; b) passaporto; c) carta d'identita'; d) patente di guida. L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta ed una orale, tese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.