Art. 5.

                         Esame di ammissione

    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      a) porto d'armi;
      b) passaporto;
      c) carta d'identita';
      d) patente di guida.
    L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed  una  orale,  tese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini  del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova  orale  una  verifica  della  conoscenza  della  o delle lingue
straniere indicate dal candidato.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso  alla  prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale  si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  nell'albo  della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole  prove.  In caso di
parita'  di  voti  prevale la valutazione della situazione economica,
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.