Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  concorsuale  fino  alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.