Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio, messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato  di  cui al precedente art. 1, nonche' quelle eventualmente
in  aggiunta  ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, vengono
assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale.
    Le  predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che  non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a L.
15.000.000  il superamento del limite di reddito determina la perdita
del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta  l'obbligo  di  restituire  le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile  al  contributo previdenziale INPS a gestione separata
che,  per  l'anno  2001,  e'  pari al 13% di cui il 4,3% a carico del
percettore della borsa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    ll  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
mensili posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
    I  candidati  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le  prove  d'esame  ed  in  possesso di una borsa di studio
M.A.E., sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.