Art. 8. Borse di studio Le borse di studio, messe a concorso per ciascuno dei corsi di dottorato di cui al precedente art. 1, nonche' quelle eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, vengono assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a L. 15.000.000 il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata che, per l'anno 2001, e' pari al 13% di cui il 4,3% a carico del percettore della borsa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. ll pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. I candidati extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame ed in possesso di una borsa di studio M.A.E., sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.