Art. 9. Iscrizione I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui ai precedenti articoli 7 e 8 devono presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni dieci a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria corredata dai seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita', debitamente firmata; b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane; d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; e) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione e nell'affermativa l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; f) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato per tutta la durata del corso suindicato; g) i cittadini comunitari e stranieri devono inoltre dichiarare: 1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti, altresi', a presentare: a) dichiarazione di non godere o di non aver goduto di altre borse di studio (anche per un solo anno), erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca; b) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo; c) dichiarazione di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.