Art. 2.

          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

    All'assegno  di  cui  al  presente bando si applicano, in materia
fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 4 della legge 13 agosto
1984,  n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della  legge  8 agosto  1995,  n. 335,  e  successive modificazioni e
integrazioni.
    L'Universita'  provvede alla copertura assicurativa per infortuni
e  per  responsabilita'  civile  verso  terzi  a  favore del titolare
dell'assegno nell'ambito dell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
L'importo  del  relativo premio e' detratto dall'assegno spettante al
titolare.