Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    Con  decreto  del rettore, su proposta della struttura presso cui
si  svolgera'  l'attivita'  del conferitario dell'assegno, ratificata
dal senato accademico, sara' nominata la commissione esaminatrice.
    La  commissione  esaminatrice sara' costituita da tre componenti:
un  professore  ordinario con funzioni di presidente e due professori
di ruolo di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante.
    La commissione puo' avvalersi di esperti di lingua straniera.
    Al  termine  dei propri lavori, la commissione redigera' apposito
verbale  contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio
complessivo  attribuito  a  ciascun  candidato  e  la  graduatoria di
merito.
    Al  fine  di garantire la pubblicita' in merito alla composizione
della  commissione  esaminatrice,  il  decreto di nomina della stessa
verra'  affisso  all'albo  ufficiale dell'Universita' di Chieti - Via
dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo.