Art. 7. Commissione esaminatrice Con decreto del rettore, su proposta della struttura presso cui si svolgera' l'attivita' del conferitario dell'assegno, ratificata dal senato accademico, sara' nominata la commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice sara' costituita da tre componenti: un professore ordinario con funzioni di presidente e due professori di ruolo di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. La commissione puo' avvalersi di esperti di lingua straniera. Al termine dei propri lavori, la commissione redigera' apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Al fine di garantire la pubblicita' in merito alla composizione della commissione esaminatrice, il decreto di nomina della stessa verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' di Chieti - Via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo.